Controlli e rilievi sull'amministrazione
D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 – articolo 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici
La Regione Umbria, in ottemperanza all’art. 12 del Regolamento Regionale n. 6/2006, attua un controllo di legittimità sui seguenti atti:
– Bilanci annuali e pluriennali di previsione e le relative variazioni;
– Conti Consuntivi;
– Piani di Classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
– Proclamazione degli eletti nel Consiglio di Amministrazione.
Gli atti devono essere inviati alla Regione Umbria entro 30 giorni dalla data della loro di adozione.
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