D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32 – comma 2 – lett. a Obblighi di pubblicazione i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Non rilevante ai fini istituzionali.
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